Servizio di Prevenzione e Protezione
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ing. Bruno Pullin | Curriculum
Consulenza e Formazione in materia di sicurezza › Norsaq
Medico Competente
Dottor Gino Di Carlo
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Prof. Ivan Bacchi
Elisa Turchi
Responsabile dei lavoratori per la sicurezza
Breve informativa
D.Lgs 81/2008
Il ”Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, (approvato il 9 aprile 2008 ed entrato in vigore il 9 maggio 2008) incorpora al proprio interno, riordinandoli e innovandoli secondo una logica unitaria, tutti gli obblighi previsti dalla legislazione italiana in materia di salute e sicurezza in vigore fino a quel momento.
Il precedente D.Lgs. 626/94 rappresentava fondamentalmente il recepimento delle direttive europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’attuale testo unico rappresenta uno sforzo di sistemazione ulteriore.
I principi ispiratori del codice in questione sono quelli di una gestione partecipata della sicurezza, con un ampliamento dei controlli sull’effettività e l’efficacia delle misure di sicurezza predisposte. Il primo e fondamentale controllore sarà il Datore di Lavoro con la necessaria collaborazione di tutta la filiera della sicurezza aziendale. Sono quindi coinvolti: Dirigenti, Preposti e Lavoratori (anche per mezzo dei loro rappresentanti) per i quali il testo di legge prevede obblighi precisi in tema di sicurezza.
Alcuni degli elementi fondamentali previsti dal testo unico.
Il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione è fondamentale per la sicurezza in azienda. Deve infatti aiutare i soggetti aziendali: Datore di Lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, a mettere in atto tutte le procedure che consentano di operare in sicurezza.
Il servizio di prevenzione e protezione coinvolge il Datore di Lavoro in quanto lo organizza e ne nomina i componenti; il medico competente, che collabora alla valutazione dei rischi e effettua la sorveglianza sanitaria; personale addestrato: gli addetti, ed eventuali consulenti esterni.
Quindi: coordinato da un responsabile che può anche essere esterno, questo gruppo di persone è incaricato di occuparsi di tutto ciò che riguarda la prevenzione dai rischi.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Alla funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere designata una figura interna o esterna all’azienda.
Esistono casi previsti dalla legge nei quali lo stesso Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione (art.34 e allegato 2 del D.Lgs 81/08).
Questo nei casi di imprese o unità produttive di piccole dimensioni o che non presentano profili di rischio elevati.<
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quando i ruoli non coincidono, è designato dal Datore di Lavoro e a lui risponde direttamente del proprio operato. Anche sotto il profilo sanzionatorio il D.Lgs 81/08 non prevede sanzioni per tale figura a sottolineare la natura essenzialmente consultiva e promozionale del Servizio di prevenzione e protezione. Diverso è il
caso in cui si verifichi un danno al lavoratore o ad un altro soggetto sul luogo di lavoro; in tal caso l’RSPP può essere legittimamente chiamato a rispondere della sua condotta sia in sede penale che civile, in quanto il danno può essere conseguenza delle sue azioni o omissioni.
Nello svolgimento dei propri compiti, il RSPP è aiutato dagli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Si tratta di personale interno alla unità produttiva.
Il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio ha una funzione che si può definire consulenziale, nel senso che non solleva il datore di Lavoro dai propri obblighi di garanzia prevenzionistica, ma ha il compito di supportarlo e di metterlo in condizione di adempiere a tali obblighi, in virtù della conoscenza dell’organizzazione aziendale e delle proprie competenze tecniche. In modo specifico:
– Nella individuazione dei fattori di rischio;
– Nella valutazione dei rischi;
– Nell’individuazione di misure di sicurezza e per la salubrità degli ambienti di lavoro;
– Nell’elaborazione di misure preventive e protettive previste nel documento di valutazione dei rischi;
– Nell’elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
– Nel proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Gli addetti del servizio devono quindi essere in grado di percepire in modo corretto tutti i fattori di rischio, di valutarli e di controllare che siano gestiti con competenza. Infine il servizio di prevenzione e protezione, ha il compito di proporre programmi di formazione e informazione dei lavoratori in tema di sicurezza e salute.
Requisiti e formazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
Per svolgere questi compiti i componenti del servizio di prevenzione e protezione devono essere in possesso di requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
La scelta dei componenti il servizio è vincolata al possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, o allo svolgimento delle funzioni richiamate, da almeno sei mesi, alla data del 13 agosto 2003. Gli addetti inoltre, debbono essere in possesso dell’attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
Per il responsabile, è prevista una formazione specifica in materia di prevenzione e protezione di tutti i rischi, anche quelli di natura psicosociale, nozioni di gestione delle attività tecnico- amministrative, tecniche di comunicazione in azienda e relazioni sindacali. Le competenze appena citate sono acquisite attraverso la frequenza, con verifica dell’apprendimento, di corsi di formazione conformi ai contenuti stabiliti dall’accordo del 26 gennaio 2006 della conferenza per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il documento di valutazione dei rischi
L’azienda è tenuta ad elaborare un documento che valuti tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti all’interno della propria attività.
La valutazione dei rischi è quindi il processo principale per la sicurezza in azienda. In questo documento devono essere presi in esame tutti i luoghi di lavoro, tutti i lavoratori e tutti i pericoli presenti. Infine, si devono definire le possibilità di modifiche che riducano o eliminino i rischi indicando anche quali siano le priorità delle misure da adottare.
La valutazione dei rischi, così come la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono una prerogativa del Datore di Lavoro che non può mai delegare tali
obblighi.
Alla redazione del documento partecipano il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, ed è consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nell’ individuare, secondo precisi criteri, le misure di prevenzione necessarie a ridurli o eliminarli e nello stabilire la priorità degli interventi. Nel documento di valutazione dei rischi si deve definire anche il programma di miglioramento nel tempo, le procedure e i soggetti obbligati a mettere in atto queste misure di prevenzione. La valutazione dei rischi ed a maggior ragione il Documento di Valutazione, rappresentano uno strumento, o meglio il principale strumento di prevenzione e come tale è necessario aggiornare la valutazione ed adeguarvi il documento ad ogni cambiamento aziendale che modifica in modo sostanziale l’organizzazione del lavoro o i processi produttivi.
Il ”Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, (approvato il 9 aprile 2008 ed entrato in vigore il 9 maggio 2008) incorpora al proprio interno, riordinandoli e innovandoli secondo una logica unitaria, tutti gli obblighi previsti dalla legislazione italiana in materia di salute e sicurezza in vigore fino a quel momento.
Il precedente D.Lgs. 626/94 rappresentava fondamentalmente il recepimento delle direttive europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’attuale testo unico rappresenta uno sforzo di sistemazione ulteriore.
I principi ispiratori del codice in questione sono quelli di una gestione partecipata della sicurezza, con un ampliamento dei controlli sull’effettività e l’efficacia delle misure di sicurezza predisposte. Il primo e fondamentale controllore sarà il Datore di Lavoro con la necessaria collaborazione di tutta la filiera della sicurezza aziendale. Sono quindi coinvolti: Dirigenti, Preposti e Lavoratori (anche per mezzo dei loro rappresentanti) per i quali il testo di legge prevede obblighi precisi in tema di sicurezza.
Alcuni degli elementi fondamentali previsti dal testo unico.
Il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione è fondamentale per la sicurezza in azienda. Deve infatti aiutare i soggetti aziendali: Datore di Lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, a mettere in atto tutte le procedure che consentano di operare in sicurezza.
Il servizio di prevenzione e protezione coinvolge il Datore di Lavoro in quanto lo organizza e ne nomina i componenti; il medico competente, che collabora alla valutazione dei rischi e effettua la sorveglianza sanitaria; personale addestrato: gli addetti, ed eventuali consulenti esterni.
Quindi: coordinato da un responsabile che può anche essere esterno, questo gruppo di persone è incaricato di occuparsi di tutto ciò che riguarda la prevenzione dai rischi.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Alla funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere designata una figura interna o esterna all’azienda.
Esistono casi previsti dalla legge nei quali lo stesso Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione (art.34 e allegato 2 del D.Lgs 81/08).
Questo nei casi di imprese o unità produttive di piccole dimensioni o che non presentano profili di rischio elevati.<
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quando i ruoli non coincidono, è designato dal Datore di Lavoro e a lui risponde direttamente del proprio operato. Anche sotto il profilo sanzionatorio il D.Lgs 81/08 non prevede sanzioni per tale figura a sottolineare la natura essenzialmente consultiva e promozionale del Servizio di prevenzione e protezione. Diverso è il
caso in cui si verifichi un danno al lavoratore o ad un altro soggetto sul luogo di lavoro; in tal caso l’RSPP può essere legittimamente chiamato a rispondere della sua condotta sia in sede penale che civile, in quanto il danno può essere conseguenza delle sue azioni o omissioni.
Nello svolgimento dei propri compiti, il RSPP è aiutato dagli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Si tratta di personale interno alla unità produttiva.
Il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio ha una funzione che si può definire consulenziale, nel senso che non solleva il datore di Lavoro dai propri obblighi di garanzia prevenzionistica, ma ha il compito di supportarlo e di metterlo in condizione di adempiere a tali obblighi, in virtù della conoscenza dell’organizzazione aziendale e delle proprie competenze tecniche. In modo specifico:
– Nella individuazione dei fattori di rischio;
– Nella valutazione dei rischi;
– Nell’individuazione di misure di sicurezza e per la salubrità degli ambienti di lavoro;
– Nell’elaborazione di misure preventive e protettive previste nel documento di valutazione dei rischi;
– Nell’elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
– Nel proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Gli addetti del servizio devono quindi essere in grado di percepire in modo corretto tutti i fattori di rischio, di valutarli e di controllare che siano gestiti con competenza. Infine il servizio di prevenzione e protezione, ha il compito di proporre programmi di formazione e informazione dei lavoratori in tema di sicurezza e salute.
Requisiti e formazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
Per svolgere questi compiti i componenti del servizio di prevenzione e protezione devono essere in possesso di requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
La scelta dei componenti il servizio è vincolata al possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, o allo svolgimento delle funzioni richiamate, da almeno sei mesi, alla data del 13 agosto 2003. Gli addetti inoltre, debbono essere in possesso dell’attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
Per il responsabile, è prevista una formazione specifica in materia di prevenzione e protezione di tutti i rischi, anche quelli di natura psicosociale, nozioni di gestione delle attività tecnico- amministrative, tecniche di comunicazione in azienda e relazioni sindacali. Le competenze appena citate sono acquisite attraverso la frequenza, con verifica dell’apprendimento, di corsi di formazione conformi ai contenuti stabiliti dall’accordo del 26 gennaio 2006 della conferenza per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il documento di valutazione dei rischi
L’azienda è tenuta ad elaborare un documento che valuti tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti all’interno della propria attività.
La valutazione dei rischi è quindi il processo principale per la sicurezza in azienda. In questo documento devono essere presi in esame tutti i luoghi di lavoro, tutti i lavoratori e tutti i pericoli presenti. Infine, si devono definire le possibilità di modifiche che riducano o eliminino i rischi indicando anche quali siano le priorità delle misure da adottare.
La valutazione dei rischi, così come la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono una prerogativa del Datore di Lavoro che non può mai delegare tali
obblighi.
Alla redazione del documento partecipano il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, ed è consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nell’ individuare, secondo precisi criteri, le misure di prevenzione necessarie a ridurli o eliminarli e nello stabilire la priorità degli interventi. Nel documento di valutazione dei rischi si deve definire anche il programma di miglioramento nel tempo, le procedure e i soggetti obbligati a mettere in atto queste misure di prevenzione. La valutazione dei rischi ed a maggior ragione il Documento di Valutazione, rappresentano uno strumento, o meglio il principale strumento di prevenzione e come tale è necessario aggiornare la valutazione ed adeguarvi il documento ad ogni cambiamento aziendale che modifica in modo sostanziale l’organizzazione del lavoro o i processi produttivi.